Art. 13. Direzione, amministrazione, stampa 1. Agli adempimenti connessi alla pubblicazione del bollettino provvede il servizio segreteria e affari generali della giunta regionale. 2. Il direttore responsabile e' nominato dalla giunta regionale e deve essere iscritto all'elenco speciale annesso all'albo speciale dei giornalisti a cura e spese dell'amministrazione regionale. 3. La stampa e la spedizione del bollettino sono affidate, previo esperimento di licitazione privata fra le ditte tipografiche esercenti nel territorio regionale, sulla base di specifico capitolato d'appalto. 4. La giunta regionale, con le modalita' previste dall'articolo 27 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, costituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme un comitato di redazione con compiti di analisi, elaborazione e coordinamento operativo delle attivita' connesse alla pubblicazione del bollettino. Un membro del comitato viene designato dal presidente del consiglio regionale che lo sceglie tra il personale del consiglio stesso appartenente alla qualifica dirigenziale.