Art. 13.
                 Direzione, amministrazione, stampa
 
   1.  Agli  adempimenti  connessi  alla pubblicazione del bollettino
provvede il  servizio  segreteria  e  affari  generali  della  giunta
regionale.
   2.  Il direttore responsabile e' nominato dalla giunta regionale e
deve essere iscritto all'elenco speciale  annesso  all'albo  speciale
dei giornalisti a cura e spese dell'amministrazione regionale.
   3.  La stampa e la spedizione del bollettino sono affidate, previo
esperimento  di  licitazione  privata  fra  le   ditte   tipografiche
esercenti   nel   territorio   regionale,  sulla  base  di  specifico
capitolato d'appalto.
   4. La giunta regionale, con le modalita' previste dall'articolo 27
della legge regionale  26  aprile  1990,  n.  30,  costituisce  entro
novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  delle  presenti  norme  un
comitato  di  redazione  con  compiti  di  analisi,  elaborazione   e
coordinamento  operativo  delle attivita' connesse alla pubblicazione
del bollettino. Un membro del comitato viene designato dal presidente
del consiglio regionale che lo sceglie tra il personale del consiglio
stesso appartenente alla qualifica dirigenziale.