Art. 14. Attivita' di pubblicazione e diffusione 1. Il bollettino e' pubblicato con frequenza almeno settimanale. 2. E' posto in visione degli interessati mediante deposito all'albo istituito presso le sedi della giunta regionale, del consiglio regionale, dei servizi regionali, degli sportelli informativi regionali, degli enti locali e di enti e organismi regionali. 3. Viene distribuito in abbonamento e in singoli fascicoli, anche attraverso le librerie convenzionate ed i mezzi di distribuzione dei giornali, che garantiscono la regolarita' e continuita' della diffusione. 4. E' posto in vendita almeno in ogni capoluogo di provincia delle Marche non oltre il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione. 5. I fascicoli arretrati sono disponibili presso la redazione del bollettino. 6. La distribuzione dei numeri speciali di cui all'articolo 2, comma 5, e' gratuita; il presidente del consiglio regionale indica i soggetti ai quali vengono trasmessi.