Art. 14.
               Attivita' di pubblicazione e diffusione
 
   1. Il bollettino e' pubblicato con frequenza almeno settimanale.
   2.  E'  posto  in  visione  degli  interessati  mediante  deposito
all'albo  istituito  presso  le  sedi  della  giunta  regionale,  del
consiglio  regionale,  dei   servizi   regionali,   degli   sportelli
informativi  regionali,  degli  enti  locali  e  di  enti e organismi
regionali.
   3. Viene distribuito in abbonamento e in singoli fascicoli,  anche
attraverso  le librerie convenzionate ed i mezzi di distribuzione dei
giornali,  che  garantiscono  la  regolarita'  e  continuita'   della
diffusione.
   4. E' posto in vendita almeno in ogni capoluogo di provincia delle
Marche   non   oltre  il  terzo  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione.
   5. I fascicoli arretrati sono disponibili presso la redazione  del
bollettino.
   6.  La  distribuzione  dei  numeri speciali di cui all'articolo 2,
comma 5, e' gratuita; il presidente del consiglio regionale indica  i
soggetti ai quali vengono trasmessi.