Art. 15. Spese per la pubblicazione 1. Le spese per la pubblicazione di atti nel bollettino sono a carico della Regione quando e' richiesta da organi regionali o dirigenti regionali competenti all'emanazione di atti o quando attiene a funzioni regionali delegate. In tutti gli altri casi, le spese sono a carico dell'ente che ha chiesto la pubblicazione, salvo specifica esenzione espressamente disposta da legge o da regolamento. 2. Sono comunque a carico della Regione le spese per la pubblicazione degli atti relativi ai provvedimenti di esproprio, nonche' delle modifiche degli statuti di cui all'articolo 3, parte III, sezione I, gia' pubblicati nel bollettino. Nel caso in cui l'ente decida di ripubblicare l'intero testo con le modifiche apportate, le spese sono a carico dell'ente richiedente.