Art. 15.
                     Spese per la pubblicazione
 
   1.  Le  spese  per  la pubblicazione di atti nel bollettino sono a
carico della Regione  quando  e'  richiesta  da  organi  regionali  o
dirigenti  regionali  competenti  all'emanazione  di  atti  o  quando
attiene a funzioni regionali delegate. In tutti gli  altri  casi,  le
spese  sono a carico dell'ente che ha chiesto la pubblicazione, salvo
specifica esenzione espressamente disposta da legge o da regolamento.
   2.  Sono  comunque  a  carico  della  Regione  le  spese  per   la
pubblicazione  degli  atti  relativi  ai  provvedimenti di esproprio,
nonche' delle modifiche degli statuti di cui  all'articolo  3,  parte
III,  sezione  I,  gia'  pubblicati  nel  bollettino. Nel caso in cui
l'ente  decida  di  ripubblicare  l'intero  testo  con  le  modifiche
apportate, le spese sono a carico dell'ente richiedente.