Art. 17. Distribuzione gratuita 1. Le edizioni ordinarie e i suoi supplementi, le edizioni speciali e straordinarie sono distribuite gratuitamente ai seguenti enti, uffici, soggetti: a) consiglieri regionali e relativi gruppi consiliari; b) servizi del consiglio e della giunta regionale; c) commissione di controllo sull'amministrazione regionale; d) commissario del governo e prefetti nelle Marche; e) presidenze del Senato e della Camera dei deputati; f) Presidenza del Consiglio dei Ministri; servizio spettacolo, informazione e proprieta' intellettuale; ufficio studi e legislazione e ufficio regioni; g) ministeri; h) deputati e senatori eletti nelle Marche; i) Comunita' europea; l) Corte costituzionale; m) Corte suprema di cassazione e procura generale presso la stessa; Consiglio di Stato; Corte dei conti; tribunale superiore delle acque pubbliche; n) Avvocatura generale dello Stato; o) uffici delle giurisdizioni ordinaria e speciali nelle Marche; p) Avvocatura distrettuale dello Stato; q) enti locali delle Marche; r) uffici statali e organi di polizia cui e' demandata l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti regionali; s) universita' delle Marche; t) segreterie regionali e provinciali dei partiti politici; u) federazioni regionali e provinciali delle organizzazioni sindacali e delle altre categorie di cui all'articolo 13 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46; v) quotidiani pubblicati nelle Marche e sedi regionali di emittenti televisive; x) presidenze delle giunte e dei consigli delle altre regioni; y) biblioteche e centri di lettura che ne facciano richiesta. 2. La giunta regionale puo' indicare altri enti, uffici, soggetti ai quali distribuire gratuitamente le edizioni del bollettino.