Art. 17.
                       Distribuzione gratuita
 
   1.  Le  edizioni  ordinarie  e  i  suoi  supplementi,  le edizioni
speciali e straordinarie sono distribuite gratuitamente  ai  seguenti
enti, uffici, soggetti:
     a) consiglieri regionali e relativi gruppi consiliari;
     b) servizi del consiglio e della giunta regionale;
     c) commissione di controllo sull'amministrazione regionale;
     d) commissario del governo e prefetti nelle Marche;
     e) presidenze del Senato e della Camera dei deputati;
     f)  Presidenza  del Consiglio dei Ministri; servizio spettacolo,
informazione e proprieta' intellettuale; ufficio studi e legislazione
e ufficio regioni;
     g) ministeri;
     h) deputati e senatori eletti nelle Marche;
     i) Comunita' europea;
     l) Corte costituzionale;
     m) Corte suprema di cassazione  e  procura  generale  presso  la
stessa;  Consiglio  di  Stato;  Corte  dei conti; tribunale superiore
delle acque pubbliche;
     n) Avvocatura generale dello Stato;
     o) uffici delle giurisdizioni ordinaria e speciali nelle Marche;
     p) Avvocatura distrettuale dello Stato;
     q) enti locali delle Marche;
     r)  uffici  statali  e  organi  di  polizia  cui  e'   demandata
l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti regionali;
     s) universita' delle Marche;
     t) segreterie regionali e provinciali dei partiti politici;
     u)  federazioni  regionali  e  provinciali  delle organizzazioni
sindacali e delle altre categorie di cui all'articolo 13 della L.R. 5
settembre 1992, n. 46;
     v) quotidiani  pubblicati  nelle  Marche  e  sedi  regionali  di
emittenti televisive;
     x) presidenze delle giunte e dei consigli delle altre regioni;
     y) biblioteche e centri di lettura che ne facciano richiesta.
   2.  La giunta regionale puo' indicare altri enti, uffici, soggetti
ai quali distribuire gratuitamente le edizioni del bollettino.