Art. 18. Copertura finanziaria 1. Agli oneri per la redazione e la pubblicazione del bollettino si fa fronte per l'esercizio finanziario 1994 con lo stanziamento iscritto al capitolo 1330102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno finanziario. 2. Per gli anni successivi, lo stanziamento del suddetto capitolo viene determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione dei corrispondenti esercizi finanziari.