Art. 18.
                        Copertura finanziaria
 
   1.  Agli  oneri per la redazione e la pubblicazione del bollettino
si fa fronte per l'esercizio finanziario  1994  con  lo  stanziamento
iscritto  al  capitolo  1330102 dello stato di previsione della spesa
del bilancio per il medesimo anno finanziario.
   2. Per gli anni successivi, lo stanziamento del suddetto  capitolo
viene  determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione
dei corrispondenti esercizi finanziari.