Art. 2.
                          Forme di edizione
 
   1. Il bollettino, di norma, e' pubblicato in edizione ordinaria  e
in  supplementi  recanti  il  riferimento  al  numero  del  fascicolo
ordinario. In presenza  di  particolari  esigenze  il  bollettino  e'
pubblicato   in   edizione   straordinaria  recante  una  numerazione
autonoma.
   2. Il bollettino e' pubblicato  in  edizione  speciale  quando  si
rende   opportuno  raggruppare,  a  fini  divulgativi,  in  un  unico
fascicolo, atti connessi ad un argomento di particolare rilievo.
   3. Dei fascicoli pubblicati in supplemento, o in edizione speciale
o straordinaria, viene dato atto  mediante  espressa  menzione  sulla
copertina   dei   fascicoli   medesimi   e   ne  viene  data  notizia
nell'edizione ordinaria del bollettino.
   4. I singoli numeri delle edizioni ordinarie del  bollettino  sono
progressivi  per ogni anno. In relazione alla quantita' degli atti da
pubblicare, le singole parti in cui e' suddivisa l'edizione ordinaria
del bollettino possono  essere  stampate  separatamente  in  appositi
fascicoli.
   5. Ai fini della consultazione di enti e organismi interessati, le
proposte   di   legge   e  di  regolamento  e  le  proposte  di  atti
amministrativi,  dichiarate  di  interesse  generale  dal   consiglio
regionale,  sono  pubblicate in apposito numero speciale su richiesta
del presidente del consiglio regionale.
   6. In edizioni speciali, con cadenza trimestrale, sono  pubblicati
gli  atti  di  controllo,  cosi'  come previsto dalla legge regionale
concernente  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'organo   di
controllo della Regione sugli atti degli enti locali.