Art. 2. Forme di edizione 1. Il bollettino, di norma, e' pubblicato in edizione ordinaria e in supplementi recanti il riferimento al numero del fascicolo ordinario. In presenza di particolari esigenze il bollettino e' pubblicato in edizione straordinaria recante una numerazione autonoma. 2. Il bollettino e' pubblicato in edizione speciale quando si rende opportuno raggruppare, a fini divulgativi, in un unico fascicolo, atti connessi ad un argomento di particolare rilievo. 3. Dei fascicoli pubblicati in supplemento, o in edizione speciale o straordinaria, viene dato atto mediante espressa menzione sulla copertina dei fascicoli medesimi e ne viene data notizia nell'edizione ordinaria del bollettino. 4. I singoli numeri delle edizioni ordinarie del bollettino sono progressivi per ogni anno. In relazione alla quantita' degli atti da pubblicare, le singole parti in cui e' suddivisa l'edizione ordinaria del bollettino possono essere stampate separatamente in appositi fascicoli. 5. Ai fini della consultazione di enti e organismi interessati, le proposte di legge e di regolamento e le proposte di atti amministrativi, dichiarate di interesse generale dal consiglio regionale, sono pubblicate in apposito numero speciale su richiesta del presidente del consiglio regionale. 6. In edizioni speciali, con cadenza trimestrale, sono pubblicati gli atti di controllo, cosi' come previsto dalla legge regionale concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali.