Art. 3. Contenuti 1. Le edizioni ordinarie del bollettino della Regione sono suddivise in tre parti cosi' distinte: a) Parte prima - Atti della Regione a1) sezione I: a1.1) leggi; a1.2) regolamenti; a1.3) direttive; a1.4) circolari; a2) sezione II: a2.1) deliberazioni del consiglio regionale; a2.2) deliberazioni dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale; a2.3) deliberazioni della giunta regionale; a2.4) decreti e ordinanze del presidente della giunta regionale; a2.5) decreti di competenza dei dirigenti regionali; a2.6) varie. b) Parte seconda - Atti dello Stato e degli organi giurisdizionali b1) sezione I: b1.1) leggi statali che, a norma dell'articolo 123 della Costituzione, approvano norme statutarie per la Regione; b2) sezione II: b2.1) sentenze e ordinanze della corte costituzionale relative a leggi regionali o statali coinvolgenti la Regione in conflitti di attribuzione o riguardanti la legittimita' costituzionale di leggi regionali; b2.2) ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevano questioni di legittimita' costituzionale di leggi regionali; b3) sezione III: b3.1) atti di organi statali o comunitari la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal presidente della giunta regionale; b3.2) varie. c) Parte terza - Atti di terzi c1) sezione I: c1.1) statuti; c2) sezione II: c2.1) avvisi di concorso; c3) sezione III: c3.1) avvisi di gara; c4) sezione IV: c4.1) varie.