Art. 3.
                              Contenuti
 
   1.  Le  edizioni  ordinarie  del  bollettino  della  Regione  sono
suddivise in tre parti cosi' distinte:
    a) Parte prima - Atti della Regione
    a1) sezione I:
     a1.1) leggi;
     a1.2) regolamenti;
     a1.3) direttive;
     a1.4) circolari;
    a2) sezione II:
     a2.1) deliberazioni del consiglio regionale;
     a2.2) deliberazioni dell'ufficio  di  presidenza  del  consiglio
regionale;
     a2.3) deliberazioni della giunta regionale;
     a2.4) decreti e ordinanze del presidente della giunta regionale;
     a2.5) decreti di competenza dei dirigenti regionali;
     a2.6) varie.
    b)   Parte   seconda   -   Atti   dello   Stato  e  degli  organi
giurisdizionali
    b1) sezione I:
     b1.1)  leggi  statali  che,  a  norma  dell'articolo  123  della
Costituzione, approvano norme statutarie per la Regione;
    b2) sezione II:
     b2.1) sentenze e ordinanze della corte costituzionale relative a
leggi  regionali  o  statali  coinvolgenti la Regione in conflitti di
attribuzione o riguardanti la legittimita'  costituzionale  di  leggi
regionali;
     b2.2)  ordinanze  con  cui  gli organi giurisdizionali sollevano
questioni di legittimita' costituzionale di leggi regionali;
    b3) sezione III:
     b3.1) atti di organi statali o comunitari la cui  pubblicazione,
ritenuta  di  particolare  interesse per la Regione, sia disposta dal
presidente della giunta regionale;
     b3.2) varie.
    c) Parte terza - Atti di terzi
    c1) sezione I:
     c1.1) statuti;
    c2) sezione II:
     c2.1) avvisi di concorso;
    c3) sezione III:
     c3.1) avvisi di gara;
    c4) sezione IV:
     c4.1) varie.