Art. 4. Pubblicazione integrale e per estratto 1. Gli atti da inserire nella parte prima, sezione I, e nella parte seconda, sezione I, del bollettino, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono pubblicati integralmente. 2. Gli atti da inserire nella parte prima, sezione II, del bollettino, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono pubblicati per estremi; sono pubblicati per estratto su richiesta dei soggetti che li hanno emanati. 3. Sono in ogni caso pubblicati per estratto le deliberazioni del consiglio regionale e i provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici e privati. 4. La pubblicazione per estratto di norma contiene il dispositivo dell'atto salva diversa disposizione del direttore del bollettino. 5. Sono inoltre pubblicati integralmente i programmi operativi regionali approvati dal consiglio regionale sui fondi strutturali dell'Unione Europea nonche' quelli facenti riferimento ai regolamenti comunitari, anche se facenti parte dell'atto amministrativo esclusivamente come allegato. 6. Si procede comunque alla pubblicazione integrale dell'atto quando la legge lo prevede.