Art. 4.
               Pubblicazione integrale e per estratto
 
   1.  Gli  atti  da  inserire  nella parte prima, sezione I, e nella
parte seconda, sezione I, del bollettino, ai sensi  dell'articolo  3,
comma 1, sono pubblicati integralmente.
   2.  Gli  atti  da  inserire  nella  parte  prima,  sezione II, del
bollettino, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  sono  pubblicati  per
estremi;  sono  pubblicati per estratto su richiesta dei soggetti che
li hanno emanati.
   3. Sono in ogni caso pubblicati per estratto le deliberazioni  del
consiglio regionale e i provvedimenti di conferimento di sovvenzioni,
contributi,  sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi
economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici e privati.
   4. La pubblicazione per estratto di norma contiene il  dispositivo
dell'atto salva diversa disposizione del direttore del bollettino.
   5.  Sono  inoltre  pubblicati  integralmente i programmi operativi
regionali approvati dal consiglio  regionale  sui  fondi  strutturali
dell'Unione Europea nonche' quelli facenti riferimento ai regolamenti
comunitari,   anche   se   facenti   parte  dell'atto  amministrativo
esclusivamente come allegato.
   6. Si procede  comunque  alla  pubblicazione  integrale  dell'atto
quando la legge lo prevede.