Art. 6.
                Pubblicazione di leggi e regolamenti
 
   1.  Le  leggi  e  i  regolamenti  regionali  sono  pubblicati  nel
bollettino entro dieci giorni decorrenti rispettivamente  dalla  loro
promulgazione  e  dalla loro emanazione da parte del presidente della
giunta regionale. Le leggi sono precedute e seguite dalle formule in-
dicate dall'articolo 48 dello Statuto.
   2. Copia del bollettino in cui sono inserite le leggi regionali e'
trasmessa al Ministero di grazia e  giustizia  per  la  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11,
ultimo  comma,  della legge 10 febbraio 1953, n. 62; dell'articolo 3,
comma 5, della legge 11 dicembre 1984, n.  839  e  dell'articolo  19,
comma   1,  del  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092  e  successive
modificazioni e integrazioni.