Art. 6. Pubblicazione di leggi e regolamenti 1. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati nel bollettino entro dieci giorni decorrenti rispettivamente dalla loro promulgazione e dalla loro emanazione da parte del presidente della giunta regionale. Le leggi sono precedute e seguite dalle formule in- dicate dall'articolo 48 dello Statuto. 2. Copia del bollettino in cui sono inserite le leggi regionali e' trasmessa al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62; dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e dell'articolo 19, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.