Art. 7. Notazioni e testi coordinati 1. In appendice a ciascuna legge e regolamento regionale, ai soli fini informativi, sono pubblicati: a) le notizie relative al procedimento di formazione; b) l'ufficio o servizio regionale responsabile dell'attuazione. 2. Quando un testo normativo contiene rinvii ad altre disposizioni normative, sono pubblicate nel bollettino, in calce al testo stesso, le norme richiamate. Tale disposizione non si applica alle norme che rifinanziano o modificano stanziamenti di capitoli di bilancio. 3. Quando un testo normativo dispone l'abrogazione, l'aggiunta o la modificazione di una o piu' parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa, viene pubblicato nel Bollettino, in calce al provvedimento di modifica, l'intero articolo del nuovo testo risultante dalle modificazioni apportate, le quali sono stampate con distinti caratteri. 4. Quando un testo normativo ha subito diverse modifiche, puo' essere disposta la pubblicazione nel Bollettino, su richiesta del presidente della giunta regionale, di un testo aggiornato della legge medesima, nel quale le modifiche sono stampate con distinti caratteri e ne e' specificata la fonte. 5. La pubblicazione nel bollettino dei testi normativi aggiornati e coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti. 6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera b), provvede il servizio legislativo e affari istituzionali della giunta regionale. 7. Agli adempimenti previsti dal comma 1, lettera b) provvede il servizio organizzazione della giunta regionale.