Art. 7.
                    Notazioni e testi coordinati
 
   1.  In appendice a ciascuna legge e regolamento regionale, ai soli
fini informativi, sono pubblicati:
     a) le notizie relative al procedimento di formazione;
     b) l'ufficio o servizio regionale responsabile dell'attuazione.
   2. Quando un testo normativo contiene rinvii ad altre disposizioni
normative, sono pubblicate nel bollettino, in calce al testo  stesso,
le  norme richiamate. Tale disposizione non si applica alle norme che
rifinanziano o modificano stanziamenti di capitoli di bilancio.
   3. Quando un testo normativo dispone l'abrogazione,  l'aggiunta  o
la  modificazione  di una o piu' parole nel corpo di una preesistente
disposizione normativa, viene pubblicato nel Bollettino, in calce  al
provvedimento   di   modifica,  l'intero  articolo  del  nuovo  testo
risultante dalle modificazioni apportate, le quali sono stampate  con
distinti caratteri.
   4.  Quando  un  testo  normativo ha subito diverse modifiche, puo'
essere disposta la pubblicazione nel  Bollettino,  su  richiesta  del
presidente della giunta regionale, di un testo aggiornato della legge
medesima, nel quale le modifiche sono stampate con distinti caratteri
e ne e' specificata la fonte.
   5.  La pubblicazione nel bollettino dei testi normativi aggiornati
e coordinati ha esclusivamente carattere informativo.  Restano  fermi
il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti.
   6.  Agli  adempimenti previsti dal presente articolo, ad eccezione
di quelli di cui  al  comma  1,  lettera  b),  provvede  il  servizio
legislativo e affari istituzionali della giunta regionale.
   7.  Agli  adempimenti previsti dal comma 1, lettera b) provvede il
servizio organizzazione della giunta regionale.