Art. 8. Pubblicazione di atti amministrativi 1. Gli atti amministrativi emanati da organi regionali o dai dirigenti dei servizi regionali sono pubblicati dopo l'acquisizione del requisito dell'efficacia ai sensi della legislazione vigente. 2. I provvedimenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono pubblicati nel bollettino a richiesta dell'ente interessato, previa presentazione di copia conforme all'originale. 3. I provvedimenti degli organi degli enti locali e dei loro consorzi o altre forme associative sono pubblicati nel bollettino a richiesta dell'ente interessato, previa presentazione di copia conforme all'originale. 4. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso e di gara sono pubblicati nel bollettino, previa presentazione, salvo diversa disposizione di legge, di copia conforme all'originale e indicano espressamente il provvedimento di approvazione, esecutivo ai sensi di legge. Nel caso in cui le disposizioni vigenti consentano l'inoltro di detti atti per fax, gli stessi devono comunque contestualmente essere trasmessi alla redazione del bollettino ufficiale. 5. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 15, le spese per la pubblicazione sono a carico dell'ente che l'ha richiesta, la pubblicazione nel bollettino viene disposta, previa attestazione del versamento della tariffa appositamente stabilita dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 16.