Art. 8.
                Pubblicazione di atti amministrativi
 
   1. Gli atti amministrativi  emanati  da  organi  regionali  o  dai
dirigenti  dei  servizi regionali sono pubblicati dopo l'acquisizione
del requisito dell'efficacia ai sensi della legislazione vigente.
   2. I  provvedimenti  degli  organi  degli  enti  dipendenti  dalla
Regione   sono   pubblicati  nel  bollettino  a  richiesta  dell'ente
interessato, previa presentazione di copia conforme all'originale.
   3. I provvedimenti degli organi  degli  enti  locali  e  dei  loro
consorzi  o  altre forme associative sono pubblicati nel bollettino a
richiesta  dell'ente  interessato,  previa  presentazione  di   copia
conforme all'originale.
   4.  Gli  annunci,  gli  avvisi, i bandi di concorso e di gara sono
pubblicati  nel  bollettino,  previa  presentazione,  salvo   diversa
disposizione  di  legge,  di  copia conforme all'originale e indicano
espressamente il provvedimento di approvazione, esecutivo ai sensi di
legge. Nel caso in cui le disposizioni vigenti  consentano  l'inoltro
di  detti  atti  per  fax, gli stessi devono comunque contestualmente
essere trasmessi alla redazione del bollettino ufficiale.
   5. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 15,  le  spese  per  la
pubblicazione   sono  a  carico  dell'ente  che  l'ha  richiesta,  la
pubblicazione nel bollettino viene disposta, previa attestazione  del
versamento   della   tariffa  appositamente  stabilita  dalla  giunta
regionale ai sensi dell'articolo 16.