Art. 9.
                         Numerazione di atti
 
   1.  Le  leggi  e  i  regolamenti  regionali sono pubblicati con il
numero d'ordine attribuito al momento della  promulgazione  da  parte
del  presidente  della  giunta regionale, decorrente dal numero 1 per
ciascun anno solare per le leggi.
   2. La numerazione d'ordine attribuita  agli  atti  adottati  dagli
organi e dai dirigenti dei servizi regionali, e' progressiva per ogni
tipo di atto, con riferimento all'anno solare.