Art. 9. Numerazione di atti 1. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero d'ordine attribuito al momento della promulgazione da parte del presidente della giunta regionale, decorrente dal numero 1 per ciascun anno solare per le leggi. 2. La numerazione d'ordine attribuita agli atti adottati dagli organi e dai dirigenti dei servizi regionali, e' progressiva per ogni tipo di atto, con riferimento all'anno solare.