Art. 2. Societa' o imprese di "nuova costituzione" 1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 15 della legge vengono considerate di "nuova costituzione" le societa' cooper- ative, le societa' semplici e in nome collettivo e le imprese individuali che sono state costituite a far data dal 10 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale e' stata presentata domanda di ammissione alle agevolazioni e fino al 30 settembre dell'anno stesso.