Art. 2.
             Societa' o imprese di "nuova costituzione"
 
   1.  Ai  fini di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 15 della
legge vengono considerate di "nuova costituzione" le societa' cooper-
ative, le societa'  semplici  e  in  nome  collettivo  e  le  imprese
individuali  che  sono  state  costituite  a  far data dal 10 ottobre
dell'anno precedente a quello nel quale e' stata  presentata  domanda
di  ammissione  alle  agevolazioni  e  fino al 30 settembre dell'anno
stesso.