Art. 4. A g e v o l a z i o n i 1. La Regione concede in favore delle societa' cooperative, delle societa' semplici e in nome collettivo e delle imprese individuali che attuano le iniziative nei settori dei servizi alle famiglie e di solidarieta' sociale le agevolazioni previste dal comma 3 dell'articolo 15 della legge. 2. Le agevolazioni previste non sono cumulabili con i benefici concessi dalla normativa vigente per favorire lo sviluppo dell'occupazione.