Art. 4.
                       A g e v o l a z i o n i
 
   1.  La Regione concede in favore delle societa' cooperative, delle
societa' semplici e in nome collettivo e  delle  imprese  individuali
che  attuano le iniziative nei settori dei servizi alle famiglie e di
solidarieta'  sociale  le   agevolazioni   previste   dal   comma   3
dell'articolo 15 della legge.
   2.  Le  agevolazioni  previste  non sono cumulabili con i benefici
concessi  dalla  normativa   vigente   per   favorire   lo   sviluppo
dell'occupazione.