Art. 6.
           Priorita' per la concessione delle agevolazioni
 
   1. Sulla base delle richieste pervenute il consiglio regionale, su
proposta della giunta, approva entro il 31 marzo dell'anno successivo
alla presentazione  delle  relative  istanze,  la  concessione  delle
agevolazioni alle imprese secondo il seguente ordine di priorita':
     a) prevalenza della componente femminile nella compagine sociale
e negli addetti alla realizzazione dei progetti;
     b)   attivazione   di   strutture   e   servizi   inesistenti  o
insufficienti nel territorio;
     c) localizzazione  geografica  dell'iniziativa  nell'ambito  del
territorio rurale;
     d)  utilizzazione di dipendenti che operano nell'impresa a tempo
pieno  o  di  soci  che  svolgono  attivita'  stabile  e   prevalente
nell'impresa stessa.
   2.  Per gli anni 1992, 1993 e 1994 le agevolazioni di cui al comma
1 devono comunque essere mantenute nei limiti dello stanziamento allo
scopo specificamente previsto dal  comma  5  dell'articolo  22  della
legge secondo il riparto tra le varie finalita' ivi indicato.
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano  e  di
farlo osservare come regolamento della regione Marche.
    Ancona, 16 agosto 1994
 
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