Art. 6. Priorita' per la concessione delle agevolazioni 1. Sulla base delle richieste pervenute il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva entro il 31 marzo dell'anno successivo alla presentazione delle relative istanze, la concessione delle agevolazioni alle imprese secondo il seguente ordine di priorita': a) prevalenza della componente femminile nella compagine sociale e negli addetti alla realizzazione dei progetti; b) attivazione di strutture e servizi inesistenti o insufficienti nel territorio; c) localizzazione geografica dell'iniziativa nell'ambito del territorio rurale; d) utilizzazione di dipendenti che operano nell'impresa a tempo pieno o di soci che svolgono attivita' stabile e prevalente nell'impresa stessa. 2. Per gli anni 1992, 1993 e 1994 le agevolazioni di cui al comma 1 devono comunque essere mantenute nei limiti dello stanziamento allo scopo specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 22 della legge secondo il riparto tra le varie finalita' ivi indicato. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare come regolamento della regione Marche. Ancona, 16 agosto 1994 RECCHI