IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1.   Le   unita'   sanitarie  locali  sono  autorizzate  a  cedere
gratuitamente, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 2, i  propri
beni  mobili inservibili, purche' conformi alle norme di sicurezza ai
sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, per
iniziative internazionali di carattere umanitario.