IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Le unita' sanitarie locali sono autorizzate a cedere gratuitamente, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 2, i propri beni mobili inservibili, purche' conformi alle norme di sicurezza ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, per iniziative internazionali di carattere umanitario.