Art. 3.
 
   1. Alle operazioni  necessarie  per  l'esecuzione  della  presente
legge  e  dato  corso  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  alle
disposizioni contenute nel titolo IX della legge regionale 24 ottobre
1981, n. 31.
   La presente legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancora, 29 agosto 1994
 
                               RECCHI