Art. 3. 1. Alle operazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e dato corso ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni contenute nel titolo IX della legge regionale 24 ottobre 1981, n. 31. La presente legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancora, 29 agosto 1994 RECCHI