Art. 2.
 
   1.   Il   comune   di   Ancona   provvede   alla  progettazione  e
all'esecuzione delle opere di cui all'art. 1  ai  sensi  della  legge
regionale 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni.
   2.  Alla  liquidazione  dei  contributi  provvede il dirigente del
servizio protezione civile con le procedure di  cui  al  terzo  comma
dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.