Art. 2. 1. Il comune di Ancona provvede alla progettazione e all'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 ai sensi della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni. 2. Alla liquidazione dei contributi provvede il dirigente del servizio protezione civile con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.