Art. 10. Disposizioni finali 1. Le funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 sono esercitate a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge. 2. Sulle domande per ottenere il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentate alla Regione entro la data di cui al comma 1 provvede la Regione.