Art. 10.
                         Disposizioni finali
 
   1.  Le  funzioni  delegate  ai sensi dell'art. 1 sono esercitate a
partire dal trentesimo  giorno  dalla  pubblicazione  della  presente
legge.
   2.  Sulle  domande per ottenere il rilascio dell'autorizzazione ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,  presentate  alla  Regione
entro la data di cui al comma 1 provvede la Regione.