Art. 2.
                        Competenze regionali
 
   1. Rimangono di competenza regionale:
     a)  le  autorizzazioni  relative  ai  nuovi  edifici   con   una
volumetria superiore a 8.000 mc, nei comuni con popolazione superiore
a 10.000 abitanti; con una volumetria superiore a 4.000 mc nei comuni
con  una  popolazione  superiore a 5.000 abitanti; con una volumetria
superiore a 2.000 mc in tutti gli altri comuni della regione;  a  tal
fine  la  popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo
censimento ufficiale mentre il volume e' quello determinato  in  base
allo  strumento  urbanistico  vigente  ai  fini  del  rilascio  della
concessione edilizia;
     b) le  autorizzazioni  relative  alle  opere  ed  interventi  di
qualsiasi tipo sui corsi d'acqua;
     c)  le  autorizzazioni  per  la realizzazione delle opere di cui
alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 4 e  legge  regionale  8  marzo
1984, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
     d)  le  autorizzazioni  relative  ad  opere  ed  interventi  che
insistono su territori di due o piu' comuni;
     e) le autorizzazioni per la realizzazione di  opere  localizzate
nei territori dei comuni privi di strumenti urbanistici generali gia'
approvati;
     f) i pareri per l'approvazione degli strumenti urbanistici;
     g) le ordinanze di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n.
1497,  relativi  ai  lavori  intrapresi  all'infuori  delle localita'
vincolate ai sensi dei succitati articoli 1 e 2 della legge 29 giugno
1939, n. 1497 e dell'art. 82, quinto comma del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' a quelli  intrapresi
senza l'autorizzazione di propria competenza;
     h)  le  prescrizioni  di  cui  all'art. 11 della legge 22 giugno
1939, n. 1497;
     i) i pareri di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985,  n.
47.
  2.  I provvedimenti di cui al comma 1 sono emanati dal responsabile
del settore beni ambientali e/o, in caso di assenza o di impedimento,
dal 1 dirigente del suddetto settore da lui delegato,  previo  parere
della  commissione  regionale  per  i  beni ambientali di cui al n. 4
dell'allegato B) della legge regionale 1 marzo 1983, n. 7.