Art. 2. Competenze regionali 1. Rimangono di competenza regionale: a) le autorizzazioni relative ai nuovi edifici con una volumetria superiore a 8.000 mc, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; con una volumetria superiore a 4.000 mc nei comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 2.000 mc in tutti gli altri comuni della regione; a tal fine la popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale mentre il volume e' quello determinato in base allo strumento urbanistico vigente ai fini del rilascio della concessione edilizia; b) le autorizzazioni relative alle opere ed interventi di qualsiasi tipo sui corsi d'acqua; c) le autorizzazioni per la realizzazione delle opere di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 4 e legge regionale 8 marzo 1984, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni; d) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi che insistono su territori di due o piu' comuni; e) le autorizzazioni per la realizzazione di opere localizzate nei territori dei comuni privi di strumenti urbanistici generali gia' approvati; f) i pareri per l'approvazione degli strumenti urbanistici; g) le ordinanze di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relativi ai lavori intrapresi all'infuori delle localita' vincolate ai sensi dei succitati articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 82, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' a quelli intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza; h) le prescrizioni di cui all'art. 11 della legge 22 giugno 1939, n. 1497; i) i pareri di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono emanati dal responsabile del settore beni ambientali e/o, in caso di assenza o di impedimento, dal 1 dirigente del suddetto settore da lui delegato, previo parere della commissione regionale per i beni ambientali di cui al n. 4 dell'allegato B) della legge regionale 1 marzo 1983, n. 7.