Art. 3.
                     Opere da eseguirsi da parte
                 di amministrazioni ed enti pubblici
 
   1.  Fermo  restando  quanto previsto all'art. 82, decimo comma del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  con
riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,
le autorizzazioni che riguardano le opere da eseguirsi da parte delle
altre  amministrazioni  ed  enti  pubblici  rimangono  di  competenza
regionale e vengono rilasciate con le modalita'  di  cui  al  secondo
comma dell'art. 2.