Art. 3. Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni ed enti pubblici 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 82, decimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, le autorizzazioni che riguardano le opere da eseguirsi da parte delle altre amministrazioni ed enti pubblici rimangono di competenza regionale e vengono rilasciate con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 2.