Art. 4.
         Opere ed interventi non soggetti ad autorizzazione
 
   1. Non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 7 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497:
     a)  la  manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento
statico, il restauro e il risanamento conservativo che  non  alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
     b) le seguenti operazioni silvo-culturali previste da far valere
anche nei territori non sottoposti al vincolo di cui al regio decreto
30  dicembre  1923,  n.  3267, fatta eccezione per il taglio raso nei
boschi di alto fusto per qualsiasi superficie e del taglio  raso  per
superficie superiori da 1 ettaro nel caso di boschi cedui:
     rimboschimenti,  arboricoltura  da legno, operazioni di fronda e
di potatura necessarie per le attivita' agricole;
     opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco;
     lavori di difesa forestale e quelli connessi di regimazione  del
suolo e di drenaggio delle acque sotterranee e relativa bonifica;
     c)   le  attivita'  agricole  e  forestali  che  non  comportino
alterazioni  permanenti  dello  stato  dei  luoghi  con   costruzioni
edilizie ed opere civili e sempre che si tratti di attivita' ed opere
che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
     d)  la  posa  dei  cavi  e  tubazioni  interrati  per le reti di
distribuzione dei servizi di pubblico interesse ivi comprese le opere
igienico-sanitarie che non comportino il taglio o  il  danneggiamento
di  alberature  o  il  taglio di boschi, la modifica permanente della
morfologia dei terreni attraversati ne'  la  realizzazione  di  opere
civili ed edilizie fuori terra;
     e) gli interventi previsti nei Piani di assestamento forestale e
nei  Piani  naturalistici dei parchi e riserve naturali, diretti alla
conservazione, alla tutela e al ripristino della flora e della fauna.