Art. 4. Opere ed interventi non soggetti ad autorizzazione 1. Non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497: a) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento statico, il restauro e il risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) le seguenti operazioni silvo-culturali previste da far valere anche nei territori non sottoposti al vincolo di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, fatta eccezione per il taglio raso nei boschi di alto fusto per qualsiasi superficie e del taglio raso per superficie superiori da 1 ettaro nel caso di boschi cedui: rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attivita' agricole; opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco; lavori di difesa forestale e quelli connessi di regimazione del suolo e di drenaggio delle acque sotterranee e relativa bonifica; c) le attivita' agricole e forestali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed opere civili e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; d) la posa dei cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino il taglio o il danneggiamento di alberature o il taglio di boschi, la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati ne' la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra; e) gli interventi previsti nei Piani di assestamento forestale e nei Piani naturalistici dei parchi e riserve naturali, diretti alla conservazione, alla tutela e al ripristino della flora e della fauna.