Art. 5.
            Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione
 
   1. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 va inoltrata dall'interessato, nei casi
previsti dagli articoli 2 e 3 all'assessorato regionale competente  e
al  sindaco  competente per territorio negli altri casi, corredata da
tutta la documentazione richiesta dalle norme tecniche di  attuazione
dei  P.T.P.A.A.V. di cui alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24,
ove vigenti, ovvero, negli altri casi,  la  documentazione  idonea  a
spiegare  le  entita' delle modifiche da apportare ai beni tutelati e
le precauzioni adottate per limitarne l'impatto.