Art. 5. Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione 1. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 va inoltrata dall'interessato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 all'assessorato regionale competente e al sindaco competente per territorio negli altri casi, corredata da tutta la documentazione richiesta dalle norme tecniche di attuazione dei P.T.P.A.A.V. di cui alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24, ove vigenti, ovvero, negli altri casi, la documentazione idonea a spiegare le entita' delle modifiche da apportare ai beni tutelati e le precauzioni adottate per limitarne l'impatto.