Art. 6.
            Modifica della commissione edilizia comunale
 
   1.  Le  commissioni edilizie comunali sono integrate da un esperto
in materia ambientale-paesaggistica, da nominare da parte dei  comuni
nel rispetto dei regolamenti edilizi esistenti e del successivo comma
2 del presente articolo.
   2.  Possono  essere nominati, in qualita' di esperti, solo tecnici
laureati in architettura, ingegneria,  geologia,  agronomia,  scienze
forestali  e  geometri,  periti  agrari,  agrotecnici  che  risultino
iscritti  agli  albi  professionali  da  almeno  cinque  anni  e  che
rientrino  in apposite terne proposte dai rispettivi ordini o collegi
professionali.
   3. La integrazione della commissione edilizia comunale, di cui  al
comma 1, non costituisce variante dello strumento urbanistico vigente
ed  e'  assunta con deliberazione del consiglio comunale, soggetta al
solo controllo di legittimita'.