Art. 6. Modifica della commissione edilizia comunale 1. Le commissioni edilizie comunali sono integrate da un esperto in materia ambientale-paesaggistica, da nominare da parte dei comuni nel rispetto dei regolamenti edilizi esistenti e del successivo comma 2 del presente articolo. 2. Possono essere nominati, in qualita' di esperti, solo tecnici laureati in architettura, ingegneria, geologia, agronomia, scienze forestali e geometri, periti agrari, agrotecnici che risultino iscritti agli albi professionali da almeno cinque anni e che rientrino in apposite terne proposte dai rispettivi ordini o collegi professionali. 3. La integrazione della commissione edilizia comunale, di cui al comma 1, non costituisce variante dello strumento urbanistico vigente ed e' assunta con deliberazione del consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimita'.