Art. 7. Conferenza di servizio 1. Nel mese di novembre di ogni anno la giunta regionale convoca ed organizza una conferenza di servizio alla quale saranno invitati amministratori regionali, provinciali, comunali, gli ordini professionali, le strutture regionali, provinciali, comunali nonche' gli amministratori e tecnici dipendenti di tutti gli altri enti pubblici e le organizzazioni di categoria e di volontariato interessati alla tutela dei beni ambientali e al perseguimento delle finalita' della presente legge. 2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato a norma del successivo art. 9, nel rispetto della normativa vigente, emana direttive di indirizzo e coordinamento agli enti subdelegati, al fine di rendere omogenee le valutazioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1.