Art. 7.
                       Conferenza di servizio
 
   1. Nel mese di novembre di ogni anno la giunta  regionale  convoca
ed  organizza  una conferenza di servizio alla quale saranno invitati
amministratori   regionali,   provinciali,   comunali,   gli   ordini
professionali,  le strutture regionali, provinciali, comunali nonche'
gli amministratori e tecnici  dipendenti  di  tutti  gli  altri  enti
pubblici   e   le  organizzazioni  di  categoria  e  di  volontariato
interessati alla tutela dei beni ambientali e al perseguimento  delle
finalita' della presente legge.
   2.  Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente,
se delegato a  norma  del  successivo  art.  9,  nel  rispetto  della
normativa  vigente, emana direttive di indirizzo e coordinamento agli
enti subdelegati, al fine di rendere omogenee le valutazioni  per  il
rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1.