Art. 8.
                         Corsi di formazione
 
   1.  La  regione  promuove  corsi  di  formazione  professionale in
coerenza con gli obiettivi della presente legge.
   2. A tale  scopo,  nell'ambito  del  piano  regionale  annuale  di
formazione professionale, la Regione promuove iniziative dirette alla
formazione  dei  quadri  della  pubblica amministrazione e degli enti
locali interessati nonche'  dei  liberi  professionisti  regolarmente
iscritti agli albi professionali.
   3.  La  gestione di tali iniziative puo' essere affidata agli enti
che  effettuano  corsi  di  formazione  professionale  ovvero  svolta
direttamente dalla Regione.
   4.  Le  iniziative  di cui al presente articolo si conformano alle
procedure previste per l'ottenimento di interventi degli organi della
Comunita' economica europea.
 
                               Art 9.
                 Delega del presidente della giunta
 
   1.  Il  presidente  della  giunta  regionale  puo'  delegare,  con
apposito decreto,  le  attribuzioni  previste  dalla  presente  legge
all'assessore regionale competente per materia.