Art. 8. Corsi di formazione 1. La regione promuove corsi di formazione professionale in coerenza con gli obiettivi della presente legge. 2. A tale scopo, nell'ambito del piano regionale annuale di formazione professionale, la Regione promuove iniziative dirette alla formazione dei quadri della pubblica amministrazione e degli enti locali interessati nonche' dei liberi professionisti regolarmente iscritti agli albi professionali. 3. La gestione di tali iniziative puo' essere affidata agli enti che effettuano corsi di formazione professionale ovvero svolta direttamente dalla Regione. 4. Le iniziative di cui al presente articolo si conformano alle procedure previste per l'ottenimento di interventi degli organi della Comunita' economica europea. Art 9. Delega del presidente della giunta 1. Il presidente della giunta regionale puo' delegare, con apposito decreto, le attribuzioni previste dalla presente legge all'assessore regionale competente per materia.