IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. La presente legge disciplina interventi straordinari in materia
di difesa del suolo soprattutto orientati alla difesa dalle calamita'
naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente.
   2.  Tali  attivita'  sono  volte  al  fine  di prevenire o ridurre
situazioni di pericolo o danno alla saluta pubblica e all'ambiente.
   3. Per il conseguimento delle finalita' di cui  al  comma  2  sono
utilizzati  i  criteri  applicativi  della legge regionale 28 gennaio
1993, n. 9 sulla organizzazione della difesa del suolo.