IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina interventi straordinari in materia di difesa del suolo soprattutto orientati alla difesa dalle calamita' naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente. 2. Tali attivita' sono volte al fine di prevenire o ridurre situazioni di pericolo o danno alla saluta pubblica e all'ambiente. 3. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2 sono utilizzati i criteri applicativi della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 sulla organizzazione della difesa del suolo.