Art. 10. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione del bilancio per l'anno finanziario 1994: prelevamento di lire 30 miliardi in termini di competenza dal capitolo 9530 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo"; aumento di lire 3,1 miliardi in termini di competenza del capitolo 0680 "Attivita' di pianificazione, progettazione, ricerca, analisi e monitoraggio anche in relazione all'attuazione del progetto ambiente", per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1 lettera a) numero 1; istituzione dei capitoli: 1886 "Contributi alle Province per la redazione dei Piani di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9" con lo stanziamento di lire 3,4 miliardi in termini di competenza, per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1 lettera a) numero 2; 1887 "Contributi ai Comuni per la realizzazione di sistemi di allerta della popolazione insediata nelle aree soggette ad inondazioni" con lo stanziamento di lire 1,5 miliardi in termini di competenza, per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1 lettera a) numero 3; 1888 "Contributi alle Comunita' Montane e alle Provincie per la manutenzione dei corsi d'acqua nei Comuni non colpiti da fenomeni alluvionali nel 1993" con lo stanziamento di lire 10,7 miliardi in termini di competenza, per gli interventi di cui all'articolo 8 comma 1 lettera b); 1889 "Contributi alle Comunita' Montane e alle Provincie per la realizzazione di interventi strutturali" con lo stanziamento di lire 11,3 miliardi in termini di competenza, per gli interventi di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c). 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.