Art. 10.
                          Norma finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  legge  si
provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione del
bilancio per l'anno finanziario 1994:
    prelevamento  di  lire  30  miliardi in termini di competenza dal
capitolo 9530 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti  legislativi  in  corso  concernenti  spese  in   conto
capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo";
    aumento  di  lire  3,1  miliardi  in  termini  di  competenza del
capitolo 0680 "Attivita' di pianificazione,  progettazione,  ricerca,
analisi e monitoraggio anche in relazione all'attuazione del progetto
ambiente",  per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1 lettera
a) numero 1;
    istituzione dei capitoli:
    1886 "Contributi alle Province per  la  redazione  dei  Piani  di
bacino  di  cui  alla  legge  regionale 28 gennaio 1993, n. 9" con lo
stanziamento di lire 3,4 miliardi in termini di competenza,  per  gli
interventi di cui all'articolo 8, comma 1 lettera a) numero 2;
    1887  "Contributi  ai  Comuni  per la realizzazione di sistemi di
allerta  della  popolazione  insediata   nelle   aree   soggette   ad
inondazioni"  con  lo stanziamento di lire 1,5 miliardi in termini di
competenza, per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1 lettera
a) numero 3;
    1888 "Contributi alle Comunita' Montane e alle Provincie  per  la
manutenzione  dei  corsi  d'acqua  nei Comuni non colpiti da fenomeni
alluvionali nel 1993" con lo stanziamento di lire  10,7  miliardi  in
termini di competenza, per gli interventi di cui all'articolo 8 comma
1 lettera b);
    1889  "Contributi  alle Comunita' Montane e alle Provincie per la
realizzazione di interventi strutturali" con lo stanziamento di  lire
11,3  miliardi  in  termini  di competenza, per gli interventi di cui
all'articolo 8 comma 1 lettera c).
   2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.