Art. 2. Rischio idrogeologico ed ambientale 1. Le finalita' di cui all'articolo 1 comprendono la definizione di un uso compatibile del territorio in rapporto ai rischi derivanti da intensi fenomeni meteorologici, il risanamento, la tutela e il ripristino della struttura ambientale, tenuto conto degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. 2. Gli interventi a tutela del territorio e a difesa del suolo consistono nella realizzazione delle opere di consolidamento nelle zone che hanno subito dissesti idrogeologici e delle opere di riassetto idraulico della rete idrografica supeficiale nelle aree colpite dall'alluvione del 1993 ai sensi del decreto legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.