Art. 2.
                 Rischio idrogeologico ed ambientale
 
   1. Le finalita' di cui all'articolo 1 comprendono  la  definizione
di  un uso compatibile del territorio in rapporto ai rischi derivanti
da intensi fenomeni meteorologici, il risanamento,  la  tutela  e  il
ripristino   della   struttura   ambientale,   tenuto   conto   degli
insediamenti e delle infrastrutture esistenti.
   2. Gli interventi a tutela del territorio e  a  difesa  del  suolo
consistono  nella  realizzazione  delle opere di consolidamento nelle
zone che  hanno  subito  dissesti  idrogeologici  e  delle  opere  di
riassetto  idraulico  della  rete  idrografica supeficiale nelle aree
colpite dall'alluvione del 1993 ai sensi del decreto legge 30  maggio
1994,  n.  328,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio
1994, n. 471.