Art. 3. Interventi per la sicurezza urbana da eventi meteorologici 1. Nel contesto dell'organizzazione della difesa del suolo di cui alla legge regionale n. 9/1993, con particolare riferimento al problema della sicurezza urbana, sono individuate le seguenti attivita' strutturate su: a) azioni informative e previsionali; b) manutenzioni di ecosistemi fluviali; c) interventi strutturali. 2. Le azioni di cui alla lettera a) del comma 1 devono consentire di ridurre le condizioni di vulnerabilita' da ricondursi a situazioni di gravita' in rapporto alle conseguenze derivanti dai rischi connessi a dissesti idrogeologici e della rete idrografica supeficiale attraverso le seguenti strategie di intervento: a) predisposizione di una rete di monitoraggio degli eventi meteoidrologici; b) stesura di mappe delle aree inondate; c) informazione da parte dei Comuni agli abitanti delle suddette aree; d) adozione di precauzioni tecniche che garantiscano un maggior livello di sicurezza delle aree inondate di cui alla lettera b) mediante indicazioni delle cautele d'uso che ne conseguono e l'allestimento di sistemi segnaletici, anche interattivi, che consentano l'informazione alla popolazione; e) informazione, tramite mezzi di pubblica diffusione dei dati derivanti dal centro di cui all'articolo 5. 3. Le manutenzioni degli ecosistemi fluviali di cui alla lettera b) del comma 1 sono volte a ricondurre le condizioni di deflusso a situazioni di corretto governo della rete idrografica e dei versanti ad essa connessi, anche attraverso il recupero dell'officiosita' degli alvei. Le tipologie di manutenzione, ove possibile e comunque in via prioritaria, devono essere conformi a quanto definito all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 contenente l'"Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalita' per la redazione dei programmi di manutenzione idraulico-forestale". I materiali lapidei eventualmente asportati dai corsi d'acqua devono essere preferibilmente impiegati per azioni di ripascimento dei litorali attigui alle foci dei corsi d'acqua interessati. 4. Gli interventi strutturali di cui alla lettera c) del comma 1 devono comportare la riduzione delle condizioni di rischio idrogeologico, ove necessario, anche con manufatti e opere volti a tutelare la sicurezza degli insediamenti urbani, nonche' garantire un piu' qualificato uso delle risorse territoriali mediante l'utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione volte al recupero degli ambienti fluviali degradati ed alla conservazione degli habitat incontaminati.