Art. 3.
     Interventi per la sicurezza urbana da eventi meteorologici
 
   1. Nel contesto dell'organizzazione della difesa del suolo di  cui
alla  legge  regionale  n.  9/1993,  con  particolare  riferimento al
problema  della  sicurezza  urbana,  sono  individuate  le   seguenti
attivita' strutturate su:
     a) azioni informative e previsionali;
     b) manutenzioni di ecosistemi fluviali;
     c) interventi strutturali.
   2.  Le azioni di cui alla lettera a) del comma 1 devono consentire
di ridurre le condizioni di vulnerabilita' da ricondursi a situazioni
di  gravita'  in  rapporto  alle  conseguenze  derivanti  dai  rischi
connessi   a   dissesti   idrogeologici   e  della  rete  idrografica
supeficiale attraverso le seguenti strategie di intervento:
     a) predisposizione di una  rete  di  monitoraggio  degli  eventi
meteoidrologici;
     b) stesura di mappe delle aree inondate;
     c) informazione da parte dei Comuni agli abitanti delle suddette
aree;
     d)  adozione di precauzioni tecniche che garantiscano un maggior
livello di sicurezza delle aree  inondate  di  cui  alla  lettera  b)
mediante   indicazioni  delle  cautele  d'uso  che  ne  conseguono  e
l'allestimento  di  sistemi  segnaletici,  anche   interattivi,   che
consentano l'informazione alla popolazione;
     e)  informazione,  tramite mezzi di pubblica diffusione dei dati
derivanti dal centro di cui all'articolo 5.
   3.  Le  manutenzioni degli ecosistemi fluviali di cui alla lettera
b) del comma 1 sono volte a ricondurre le condizioni  di  deflusso  a
situazioni  di corretto governo della rete idrografica e dei versanti
ad essa connessi,  anche  attraverso  il  recupero  dell'officiosita'
degli  alvei.  Le tipologie di manutenzione, ove possibile e comunque
in  via  prioritaria,  devono  essere  conformi  a  quanto   definito
all'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile
1993 contenente l'"Atto di indirizzo  e  coordinamento  alle  regioni
recante  criteri  e  modalita'  per  la  redazione  dei  programmi di
manutenzione idraulico-forestale". I materiali lapidei  eventualmente
asportati  dai  corsi d'acqua devono essere preferibilmente impiegati
per azioni di ripascimento dei litorali attigui alle foci  dei  corsi
d'acqua interessati.
   4.  Gli  interventi strutturali di cui alla lettera c) del comma 1
devono  comportare  la  riduzione   delle   condizioni   di   rischio
idrogeologico,  ove  necessario,  anche con manufatti e opere volti a
tutelare la sicurezza degli insediamenti urbani, nonche' garantire un
piu' qualificato uso delle risorse territoriali  mediante  l'utilizzo
di  tecniche  di  rinaturalizzazione volte al recupero degli ambienti
fluviali degradati ed alla conservazione degli habitat incontaminati.