Art. 4. Aree inondate 1. I Comuni provvedono al censimento delle zone storicamente "inondate" e degli eventi di cui si ha memoria che hanno prodotto effetti di inondazione, nonche' delle aree soggette a fenomeni di rischio geomorfologico provvedendo a fornire, per ogni zona censita, idonea documentazione consistente in una scheda descrittiva e nella documentazione cartografica. 2. I dati censiti devono essere riportati su carta tecnica regionale. La documentazione e' inviata alla Regione ed alla Provincia competente per territorio. 3. La Provincia, entro trenta giorni, provvede alla verifica ed alla integrazione della documentazione pervenuta. 4. La Regione provvede alla mappatura di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b) e, sulla base della stessa, procede alla formulazione di indirizzi finalizzati alla sicurezza nonche' alla progettazione dei sistemi di allerta di cui all'articolo 5.