Art. 4.
                            Aree inondate
 
   1. I Comuni  provvedono  al  censimento  delle  zone  storicamente
"inondate"  e  degli  eventi  di cui si ha memoria che hanno prodotto
effetti di inondazione, nonche' delle aree  soggette  a  fenomeni  di
rischio  geomorfologico provvedendo a fornire, per ogni zona censita,
idonea documentazione consistente in una scheda descrittiva  e  nella
documentazione cartografica.
   2.  I  dati  censiti  devono  essere  riportati  su  carta tecnica
regionale.  La  documentazione  e'  inviata  alla  Regione  ed   alla
Provincia competente per territorio.
   3.  La  Provincia,  entro trenta giorni, provvede alla verifica ed
alla integrazione della documentazione pervenuta.
   4. La Regione provvede alla mappatura di cui all'articolo 3  comma
2 lettera b) e, sulla base della stessa, procede alla formulazione di
indirizzi  finalizzati  alla sicurezza nonche' alla progettazione dei
sistemi di allerta di cui all'articolo 5.