Art. 5. Sistema meteoidrologico 1. Nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) e delle attivita' regionali per la Protezione Civile, si provvede alla predisposizione di un sistema informativo finalizzato alla costituzione di uno strumento previsionale nel campo meteorologico. Tale sistema rende disponibili in modo organizzativo: a) la esecuzione automatizzata delle previsioni meteorologiche ed idrologiche a scala regionale; b) un archivio degli eventi calamitosi verificatisi nel tempo sul territorio regionale; c) un collegamento in tempo reale con gli strumenti di rilevamento idrologico operanti sul territorio regionale e sulle regioni prossime per le quali il fatto ha rilievo a fini previsionali. 2. Presso la Regione, con fruizione da parte delle Provincie tramite terminali attivati nell'ambito del Sistema Informativo Ambientale (SINA), e' istituito un centro meteoidrologico per l'allerta in caso di piogge intense. Il centro produce informazioni relative alla Protezione Civile, alla difesa del suolo e collabora, tramite convenzione, con il Servizio Nazionale Idrografico e Mareografico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Per la realizzazione del centro di cui al comma 2 e per l'impostazione e la gestione del sistema meteoidrologico, la Regione si avvale, mediante convenzione, dell'Universita' di Genova.