Art. 5.
                       Sistema meteoidrologico
 
   1. Nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 3 comma 1  lettera
a)  e delle attivita' regionali per la Protezione Civile, si provvede
alla predisposizione  di  un  sistema  informativo  finalizzato  alla
costituzione  di  uno strumento previsionale nel campo meteorologico.
Tale sistema rende disponibili in modo organizzativo:
     a) la esecuzione automatizzata delle  previsioni  meteorologiche
ed idrologiche a scala regionale;
     b)  un  archivio  degli eventi calamitosi verificatisi nel tempo
sul territorio regionale;
     c)  un  collegamento  in  tempo  reale  con  gli  strumenti   di
rilevamento  idrologico  operanti  sul  territorio  regionale e sulle
regioni  prossime  per  le  quali  il  fatto  ha   rilievo   a   fini
previsionali.
   2.  Presso  la  Regione,  con  fruizione  da parte delle Provincie
tramite  terminali  attivati  nell'ambito  del  Sistema   Informativo
Ambientale   (SINA),  e'  istituito  un  centro  meteoidrologico  per
l'allerta in caso di piogge intense. Il centro  produce  informazioni
relative  alla  Protezione Civile, alla difesa del suolo e collabora,
tramite  convenzione,  con  il  Servizio  Nazionale   Idrografico   e
Mareografico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
   3.  Per  la  realizzazione  del  centro  di  cui  al comma 2 e per
l'impostazione e la gestione del sistema meteoidrologico, la  Regione
si avvale, mediante convenzione, dell'Universita' di Genova.