Art. 7.
                  Interventi di rinaturalizzazione
 
   1.  Rientrano  nell'ambito  degli  interventi  struturali  di  cui
all'articolo  3  comma  1  lettera  c) le opere di rinaturalizzazione
delle sponde e  degli  alvei  nonche'  la  ricostituzione  idraulico-
agraria cd idraulico-forestale dei bacini, in conformita' ai disposti
della  legge  regionale n. 9/1993 e dell'articolo 2 del decreto legge
20 maggio 1993 n. 148 convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
luglio 1993 n. 236.
   2.  In  via  sperimentale  gli interventi dovranno preferibilmente
essere effettuati, laddove le  condizioni  ambientali  ne  consentano
un'azione efficace, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.