Art. 7. Interventi di rinaturalizzazione 1. Rientrano nell'ambito degli interventi struturali di cui all'articolo 3 comma 1 lettera c) le opere di rinaturalizzazione delle sponde e degli alvei nonche' la ricostituzione idraulico- agraria cd idraulico-forestale dei bacini, in conformita' ai disposti della legge regionale n. 9/1993 e dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236. 2. In via sperimentale gli interventi dovranno preferibilmente essere effettuati, laddove le condizioni ambientali ne consentano un'azione efficace, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.