Art. 8.
                     Programma degli interventi
 
   1. Le risorse disponibili per lire 39,5 miliardi sono orientate al
finanziamento di:
     a) Azioni informative e previsionali:
     1) realizzazione del sistema meteoidrologico di cui all'articolo
6  per un importo di lire 2,5 miliardi, e fornitura alle Provincie di
prodotti informatici predisposti dalla Regione per lire 0,6 miliardi;
     2) redazione da parte delle  Province  di  piani  di  bacino  di
pertinenza per un importo complessivo di lire 3,4 miliardi;
     3)  interventi  per  la  realizzazione  da  parte  dei Comuni di
sistemi di allerta della popolazione insediata nelle aree soggette ad
inondazione per un importo di lire 1,5 miliardi.
     b) Manutenzione di ecosistemi fluviali per un  importo  di  lire
10,7  miliardi  per  il perseguimento delle finalita' individuate dal
decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, applicando i criteri e le proce-
dure attuative delle medesime disposizioni.
     c) Interventi strutturali da realizzarsi nel biennio 1994-95:
     1) interventi sul torrente Leira per  un  importo  di  lire  7,1
miliardi;
     2)  interventi  nell'alto  bacino  del torrente Polcevera per un
importo di lire 2 miliardi;
     3) interventi sul fiume Scrivia  per  un  importo  di  lire  1,5
miliardi;
     4)  interventi  sul fiume Bormida di Mallare in comune di Altare
per un importo di lire 2,2 miliardi;
     5) interventi sul torrente Quiliano per un  importo  di  lire  1
miliardo;
     6)  interventi sul torrente S. Pietro per un importo di lire 1,5
miliardi;
     7) interventi sul torrente Varenna per un importo  di  lire  4,5
miliardi;
     8)  sistemazioni  di  sicurezza  della  discarica  di inerti sul
torrente Poggio per un importo di lire 0,7 miliardi;
     9) interventi sul torrente Sansobbia per un importo di lire  0,3
miliardi.
   2.  I  soggetti  attuatori degli interventi di cui alla lettera a)
sono rispettivamente la Regione, le Provincie e i Comuni.
   I soggetti attuatori degli interventi di cui alla lettera b)  sono
le  Comunita'  Montane  nei  territori  compresi  nei  comprensori di
bonifica montana e le Provincie nei rimanenti territori.
   I soggetti attuatori degli interventi di cui alla lettera c)  sono
individuati come segue:
    interventi di cui al n. 7 la Provincia di Genova;
    intervento di cui ai numeri 2) e 7) la Comunita' Montana Alta Val
Polcevera;
    intervento  di  cui  al numero 3) la Comunita' Montana Alta Valle
Scrivia;
    intervento di cui ai numeri 4), 5), 9) la Provincia di Savona;
    intervento di cui al numero 6) il Comune di Genova;
    intervento di cui al numero 8) il Comune di Bogliasco.
  3. L'individuazione degli interventi  di  cui  al  numero  1  della
lettera  c)  e'  a  carico della Provincia di Genova. Tali interventi
devono garantire un miglior livello di sicurezza urbana  sull'abitato
di  Voltri, e tenere motivatamente conto delle esperienze connesse ai
recenti eventi alluvionali  e  dei  programmi  gia'  approvati  dalla
Regione.  Le  opere  dei  programmi  regionali  non  ancora appaltate
possono essere riprogrammate senza ulteriori  approvazioni  da  parte
della Regione.
   4.  La  Provincia  di  Genova  e' autorizzata ad utilizzare per le
opere di cui al comma 3 i fondi gia'  trasferiti  per  la  attuazione
degli interventi sul Bacino del Leira.