Art. 9.
    Modalita' di concessione e pagamento dei contributi regionali
 
   1. La Giunta regionale, sulla base degli interventi programmati di
cui all'articolo 8, concede il finanziamento fissando contestualmente
i  termini  per  la  realizzazione  delle  opere  tenendo  conto  dei
caratteri di urgenza che esse  rivestono  nonche'  le  modalita'  per
l'erogazione dei relativi fondi.
   2.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale liquida il contributo
nella misura del 50  per  cento  a  seguito  di  presentazione  della
relativa  dumanda  corredata  dall'atto di aggiudicazione lavori e da
quello di formale consegna degli  stessi  o  dalla  dichiarazione  di
inizio  lavori in caso di esecuzione in economia nonche' da tutti gli
atti di assenso eventualmente necessari. Una seconda quota pari al 40
per  cento  del  contributo  e'  liquidata  sulla  base  dell'istanza
dell'Ente  locale  contenente  l'attestazione  che  l'avanzamento dei
lavori e' superiore al 30 per cento del programma. Il 10 per cento  a
saldo  e' liquidato in seguito a presentazione degli atti di collaudo
finali o del certificato di regolare esecuzione nonche' di rendiconto
finale delle spese.