Art. 9. Modalita' di concessione e pagamento dei contributi regionali 1. La Giunta regionale, sulla base degli interventi programmati di cui all'articolo 8, concede il finanziamento fissando contestualmente i termini per la realizzazione delle opere tenendo conto dei caratteri di urgenza che esse rivestono nonche' le modalita' per l'erogazione dei relativi fondi. 2. Il Presidente della Giunta regionale liquida il contributo nella misura del 50 per cento a seguito di presentazione della relativa dumanda corredata dall'atto di aggiudicazione lavori e da quello di formale consegna degli stessi o dalla dichiarazione di inizio lavori in caso di esecuzione in economia nonche' da tutti gli atti di assenso eventualmente necessari. Una seconda quota pari al 40 per cento del contributo e' liquidata sulla base dell'istanza dell'Ente locale contenente l'attestazione che l'avanzamento dei lavori e' superiore al 30 per cento del programma. Il 10 per cento a saldo e' liquidato in seguito a presentazione degli atti di collaudo finali o del certificato di regolare esecuzione nonche' di rendiconto finale delle spese.