Art. 10. Vigilanza e sanzioni 1. La vigilanza e' affidata ai soggetti di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 con le funzioni ivi previste. 2. Per le violazioni delle disposizioni della materia di cui alla presente legge si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 3. Per tutti i casi di divieto non richiamati esplicitamente negli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000. 4. Per gli abusi e per l'uso improprio della tabellazione dei terreni si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. 5. Per la non corretta compilazione del tesserino venatorio si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 31, comma 1, lettera i), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.