Art. 10.
                        Vigilanza e sanzioni
 
   1.  La  vigilanza e' affidata ai soggetti di cui all'art. 27 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 con le funzioni ivi previste.
   2. Per le violazioni delle disposizioni della materia di cui  alla
presente  legge  si  applicano  le  sanzioni penali ed amministrative
previste dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
   3. Per tutti i casi di divieto non richiamati esplicitamente negli
articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica  la
sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
   4.  Per  gli  abusi  e  per l'uso improprio della tabellazione dei
terreni si applica la sanzione amministrativa  da  L.  100.000  a  L.
1.000.000.
   5.  Per  la  non  corretta compilazione del tesserino venatorio si
applica la sanzione amministrativa  di  cui  all'art.  31,  comma  1,
lettera i), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.