Art. 11. Rinvio a norme preesistenti 1. In attesa della legge regionale di riordino della materia caccia, di cui al precedente art. 1, per quanto non espressasmente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e relativi regolamenti, non in contrasto con i principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157.