Art. 11.
                     Rinvio a norme preesistenti
 
   1.  In  attesa  della  legge  regionale  di riordino della materia
caccia, di cui al precedente art. 1, per  quanto  non  espressasmente
previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge
regionale  27  febbraio  1984,  n.  10 e relativi regolamenti, non in
contrasto con i principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157.