Art. 12.
                          Norme finanziarie
 
   1. La tassa di concessione regionale ai sensi  dell'art.  3  della
legge  16  maggio  1970,  n.  271  e successive modificazioni, per il
rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio,  e'  soggetta  al
rinnovo annuale ed e' fissata al 50% della tassa erariale.
   2.  La  tassa  di  concessione  regionale consente di conseguire i
mezzi finanziari necessari a realizzare i fini della presente  legge,
esercitando  le  funzioni  amministrative  previste dall'art. 9 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157,  con  le  modalita'  di  ripartizione
previste  dagli  articoli  48  e 49 della legge regionale 27 febbraio
1984, n. 10.
   3. Per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge si
provvede con l'utilizzazione dei fondi iscritti al cap.  0841010  del
bilancio regionale.
   La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del  combinato  disposto  degli  articoli 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera'  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  oservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 15 giugno 1994
 
                             MARTELLOTTA