Art. 12. Norme finanziarie 1. La tassa di concessione regionale ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 271 e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, e' soggetta al rinnovo annuale ed e' fissata al 50% della tassa erariale. 2. La tassa di concessione regionale consente di conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini della presente legge, esercitando le funzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le modalita' di ripartizione previste dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10. 3. Per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge si provvede con l'utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 0841010 del bilancio regionale. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 15 giugno 1994 MARTELLOTTA