Art. 2. Calendario venatorio 1. In attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 la Regione, sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, pubblica entro il 15 giugno il calendario venatorio regionale ed eventuali regolamenti regionali e provinciali relativi all'annata venatoria per i periodi e le specie, cosi' come previsto dall'art. 18 della citata legge. 2. Il calendario venatorio regionale e' deliberato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, ed e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 3. Il calendario venatorio regionale puo' contenere norme che prevedono il divieto o la riduzione, per i periodi prestabiliti, dell'esercizio venatorio nei confronti di determinate specie cacciabili ai sensi della presente legge; ovvero in singole aree faunistico venatorie, di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, interessate ad azioni di ripopolamento. 4. Il calendario venatorio regionale contiene norme che prevedono il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico nonche' norme che prevedono il divieto temporaneo di praticare particolari attivita' escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie particolarmente protette. 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a tre. Puo' essere consentita la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedi' e venerdi' nei quali l'esercizio venatorio e' in ogni caso sospeso. 6. In ciascuna giornata di caccia e' consentito l'abbattimento, per ogni tipo di licenza, del seguente numero massimo di capi: a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non puo' superare un capo annuale; per il cinghiale e' consentito l'abbattimento di un capo per ogni giornata di caccia secondo regolamento eventuale emanato dalle Province; b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi, trampolieri e rallidi; tre beccacce. 7. Il numero e l'identificazione delle giornate settimanali di caccia, nonche' il numero dei capi abbattibili sono stabiliti annualmente nel calendario venatorio regionale, entro i limiti massimi di cui alla presente legge. 8. Fermo restando il silenzio venatorio di martedi' e venerdi', sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, anche in deroga al precedente comma 5, puo' essere regolamentato diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre. 9. Le limitazioni relative al prelievo della selvaggina si applicano anche nelle aziende faunistico-venatorie. 10. Il calendario venatorio regionale stabilisce l'orario di inizio e chiusura dell'esercizio venatorio nelle giornate di caccia consentite. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. 11. Nel calendario venatorio regionale sono indicati i giorni in cui e' consentito l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani e le modalita' di impiego degli stessi nelle specifiche zone individuate dai Piani Faunistici-venatori provinciali. L'addestramento, qualora effettuato con sparo, e' limitato ai periodi di caccia aperta. 12. Sono consentiti gli appostamenti di caccia come da previsione dell'art. 5, comma 5 e dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 13. Non e' consentita la posta alla beccaccia ne' la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino. 14. Sulla base delle indicazioni del piano faunistico-venatorio di cui al successivo art. 3 e previo parere dell'INFS, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali regionali, i termini di cui al comma I dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 possono essere contenuti tra il 1 settembre e il 31 gennaio nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato allo stesso comma I. 15. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione. La caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far tempo dal 1 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma I dell'art. 18 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157.