Art. 2.
                        Calendario venatorio
 
   1.  In attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 la Regione,
sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica,  pubblica  entro
il   15   giugno  il  calendario  venatorio  regionale  ed  eventuali
regolamenti regionali e provinciali relativi all'annata venatoria per
i periodi e le specie, cosi' come previsto dall'art. 18 della  citata
legge.
   2.  Il  calendario  venatorio regionale e' deliberato dalla Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare  permanente  competente,
ed e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
   3.  Il  calendario  venatorio  regionale  puo' contenere norme che
prevedono il divieto o la  riduzione,  per  i  periodi  prestabiliti,
dell'esercizio   venatorio   nei   confronti  di  determinate  specie
cacciabili ai sensi della presente  legge;  ovvero  in  singole  aree
faunistico  venatorie,  di  cui  all'art.  10 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, interessate ad azioni di ripopolamento.
   4.  Il calendario venatorio regionale contiene norme che prevedono
il  divieto,  anche  temporaneo,  dell'esercizio  venatorio  in  zone
caratterizzate  da  intenso  fenomeno  turistico  nonche'  norme  che
prevedono il divieto temporaneo di  praticare  particolari  attivita'
escursionistiche  che  arrechino disturbo alla riproduzione di specie
particolarmente protette.
   5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo'  essere
superiore   a  tre.  Puo'  essere  consentita  la  libera  scelta  al
cacciatore, escludendo i giorni di  martedi'  e  venerdi'  nei  quali
l'esercizio venatorio e' in ogni caso sospeso.
   6.  In  ciascuna  giornata di caccia e' consentito l'abbattimento,
per ogni tipo di licenza, del seguente numero massimo di capi:
     a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre,  fatta
eccezione  per  gli  ungulati il cui numero non puo' superare un capo
annuale; per il cinghiale e' consentito l'abbattimento di un capo per
ogni giornata di caccia secondo regolamento eventuale  emanato  dalle
Province;
     b)  selvaggina  migratoria:  venti  capi,  di  cui massimo dieci
colombacci, dieci fra palmipedi, trampolieri e rallidi; tre beccacce.
   7. Il numero e l'identificazione  delle  giornate  settimanali  di
caccia,  nonche'  il  numero  dei  capi  abbattibili  sono  stabiliti
annualmente  nel  calendario  venatorio  regionale,  entro  i  limiti
massimi di cui alla presente legge.
   8.  Fermo  restando  il silenzio venatorio di martedi' e venerdi',
sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica  e  tenuto  conto
delle  consuetudini  locali,  anche  in deroga al precedente comma 5,
puo'  essere  regolamentato  diversamente  l'esercizio  venatorio  da
appostamento    alla   fauna   selvatica   migratoria   nei   periodi
intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre.
   9.  Le  limitazioni  relative  al  prelievo  della  selvaggina  si
applicano anche nelle aziende faunistico-venatorie.
   10.  Il  calendario  venatorio  regionale  stabilisce  l'orario di
inizio e chiusura dell'esercizio venatorio nelle giornate  di  caccia
consentite.  La  caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del
sole fino al tramonto.  La  caccia  di  selezione  agli  ungulati  e'
consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
   11.  Nel  calendario venatorio regionale sono indicati i giorni in
cui e' consentito l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani e
le  modalita'  di  impiego  degli  stessi   nelle   specifiche   zone
individuate     dai     Piani     Faunistici-venatori    provinciali.
L'addestramento, qualora effettuato con sparo, e' limitato ai periodi
di caccia aperta.
   12. Sono consentiti gli appostamenti di caccia come da  previsione
dell'art.  5,  comma  5  e  dell'art.  14,  comma  12, della legge 11
febbraio 1992, n. 157.
   13. Non e' consentita la posta alla beccaccia  ne'  la  caccia  da
appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
   14. Sulla base delle indicazioni del piano faunistico-venatorio di
cui  al  successivo art. 3 e previo parere dell'INFS, per determinate
specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta'
territoriali regionali, i termini di cui  al  comma  I  dell'art.  18
della  legge 11 febbraio 1992, n. 157 possono essere contenuti tra il
1 settembre e il 31 gennaio nel rispetto dell'arco temporale  massimo
indicato allo stesso comma I.
   15.  La  stessa  disciplina  si  applica  anche  per  la caccia di
selezione  degli  ungulati,  sulla  base  di  piani  di  abbattimento
selettivi  approvati  dalla  Regione.  La  caccia  di  selezione agli
ungulati puo' essere  autorizzata  a  far  tempo  dal  1  agosto  nel
rispetto  dell'arco  temporale  di  cui al comma I dell'art. 18 della
citata legge 11 febbraio 1992, n. 157.