Art. 3. Piano faunistico-venatorio 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base dei piani predisposti dalle Province, approva il piano faunistico-venatorio di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di durata quinquennale. 2. In attesa di tale approvazione, al fine di assicurare la continuita' gestionale, la Regione attua il programma venatorio annuale ex legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10, in quanto compatibile.