Art. 3.
                     Piano faunistico-venatorio
 
   1. Il Consiglio regionale, su  proposta  della  Giunta  regionale,
sulla  base  dei  piani  predisposti dalle Province, approva il piano
faunistico-venatorio di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, di durata quinquennale.
   2. In attesa di  tale  approvazione,  al  fine  di  assicurare  la
continuita'  gestionale,  la  Regione  attua  il  programma venatorio
annuale ex legge  regionale  27  febbraio  1984,  n.  10,  in  quanto
compatibile.