Art. 4.
    Osservatorio Faunistico - Attivita' di soccorso e detenzione
          di fauna selvatica in difficolta' - Inanellamento
 
   1.  L'0sservatorio  faunistico,  gia'  operante  presso l'AREF, e'
autorizzato a svolgere, previa intesa con l'Istituto nazionale  della
fauna  selvatica (INFS), l'attivita' di inanellamento. L'Osservatorio
potra', altresi', essere di supporto  per  l'attivazione  dell'unita'
operativa  tecnica  consultiva  decentrata  dello  stesso INFS di cui
all'art. 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
   2.   All'osservatorio   faunistico,   quale   struttura   tecnico-
scientifica  a  livello regionale, sono confermati i compiti previsti
dall'art. 16 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 35.  I  compiti
dell'Osservatorio  riguarderanno, altresi', la ricerca, la consulenza
e la raccolta dati ai fini dell'elaborazione  dei  piani  faunistico-
venatori  di  cui  al  precedente  art.  3  e  la predisposizione del
calendario venatorio.
   3. E' affidato al Centro recupero selvaggina operante  nell'ambito
dell'Osservatorio  faunistico  il  compito di soccorso della fauna in
difficolta', la detenzione temporanea  e  la  successiva  liberazione
della stessa riabilitata.
   4.  Chiunque  rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna
selvatica, in difficolta' o feriti, e' tenuto a darne  avviso,  entro
dieci ore, al Comune o Provincia territorialmente competenti, i quali
provvederanno  al  successivo  invio  degli stessi al Centro recupero
selvaggina.
   5. La Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data  di  entrata
in  vigore  della presente legge, provvedera' a definire le modalita'
di funzionamento dell'Osservatorio e del Centro recupero  selvaggina,
configurandoli     come     strutture    tecniche    dell'Assessorato
all'Agricoltura.