Art. 4. Osservatorio Faunistico - Attivita' di soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficolta' - Inanellamento 1. L'0sservatorio faunistico, gia' operante presso l'AREF, e' autorizzato a svolgere, previa intesa con l'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS), l'attivita' di inanellamento. L'Osservatorio potra', altresi', essere di supporto per l'attivazione dell'unita' operativa tecnica consultiva decentrata dello stesso INFS di cui all'art. 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. All'osservatorio faunistico, quale struttura tecnico- scientifica a livello regionale, sono confermati i compiti previsti dall'art. 16 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 35. I compiti dell'Osservatorio riguarderanno, altresi', la ricerca, la consulenza e la raccolta dati ai fini dell'elaborazione dei piani faunistico- venatori di cui al precedente art. 3 e la predisposizione del calendario venatorio. 3. E' affidato al Centro recupero selvaggina operante nell'ambito dell'Osservatorio faunistico il compito di soccorso della fauna in difficolta', la detenzione temporanea e la successiva liberazione della stessa riabilitata. 4. Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficolta' o feriti, e' tenuto a darne avviso, entro dieci ore, al Comune o Provincia territorialmente competenti, i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro recupero selvaggina. 5. La Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedera' a definire le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio e del Centro recupero selvaggina, configurandoli come strutture tecniche dell'Assessorato all'Agricoltura.