Art. 5. Detenzione e allevamenti della fauna a scopo ornamentale e amatoriale 1. Le attivita' amatoriali relative alla nidificazione e allevamento in cattivita', nonche' alla creazione di ibridi di volatili, possono essere svolte soltanto con i soggetti appartenenti alle specie cacciabili ai sensi della presente legge e con i volatili appartenenti alle specie esotiche legittimamente possedute. 2. I soggetti ottenuti negli allevamenti di cui al precedente comma devono essere muniti di anellini inamovibili di diametro adeguato alla specie, posti dalla Provincia territorialmente competente. Per tali operazioni, la Provincia, seguendo le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), puo' avvalersi anche della collaborazione dell'Osservatorio faunistico. 3. Sugli anellini devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore. 4. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche, nei giardini zoologici e negli esercizi commerciali specializzati, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente possono essere presentati e venduti esclusivamente i soggetti muniti di regolari anellini.