Art. 5.
                Detenzione e allevamenti della fauna
                  a scopo ornamentale e amatoriale
 
   1.   Le   attivita'   amatoriali  relative  alla  nidificazione  e
allevamento in  cattivita',  nonche'  alla  creazione  di  ibridi  di
volatili,  possono essere svolte soltanto con i soggetti appartenenti
alle specie cacciabili ai sensi della presente legge e con i volatili
appartenenti alle specie esotiche legittimamente possedute.
   2. I soggetti ottenuti negli  allevamenti  di  cui  al  precedente
comma  devono  essere  muniti  di  anellini  inamovibili  di diametro
adeguato  alla  specie,  posti   dalla   Provincia   territorialmente
competente.   Per   tali   operazioni,   la  Provincia,  seguendo  le
indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per  la  fauna  selvatica
(INFS),  puo'  avvalersi anche della collaborazione dell'Osservatorio
faunistico.
   3. Sugli anellini devono essere riportati l'anno  di  nascita,  il
numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore.
   4.  Nelle  manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche,
nei giardini zoologici e negli  esercizi  commerciali  specializzati,
previa  autorizzazione  rilasciata  dalla  Provincia territorialmente
competente possono  essere  presentati  e  venduti  esclusivamente  i
soggetti muniti di regolari anellini.