Art. 6.
                        Esemplari imbalsamati
 
   1.   L'eventuale  possesso  di  esemplari  imbalsamati  di  specie
divenuta protetta a seguito dell'entrata in  vigore  della  legge  11
febbraio  1992,  n. 157, deve essere denunciato, entro sei mesi dalla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  alla  Provincia
competente  per territorio, che provvedera' a rilasciare ai detentori
apposita certificazione.  Su  ogni  esemplare  sara'  apposto  idoneo
contrassegno.