Art. 6. Esemplari imbalsamati 1. L'eventuale possesso di esemplari imbalsamati di specie divenuta protetta a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere denunciato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Provincia competente per territorio, che provvedera' a rilasciare ai detentori apposita certificazione. Su ogni esemplare sara' apposto idoneo contrassegno.