Art. 7. Zone protette e aree faunistico-venatorie 1. Nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in attesa dell'approvazione della legge regionale organica di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione istituisce gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), ripartendo il proprio territorio agro-silvo- pastorale destinato alla caccia programmata. Gli A.T.C., di dimensioni sub-provinciali, sono possibilmente omogenei. Sono delimitati, per quanto possibile, da confini naturali o rilevanti opere. 2. Il Consiglio regionale adotta il Regolamento relativo alle modalita' di costituzione, gestione e funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.). I cacciatori ammessi all'A.T.C. partecipano annualmente alla gestione con un contributo individuale di partecipazione di una quota di importo non inferiore al 50% e non superiore al 100% dell'importo della tassa venatoria regionale. 3. Le zone di cui all'art. 10 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10, gia' istituite alla data di entrata in vigore della presente legge, restano confermate. 4. Le Aziende faunistico-venatorie istituite in forma definitiva ai sensi della previdente normativa, in attesa della emanazione del nuovo Regolamento regionale, sono prorogate di quattro anni a partire dalla data di scadenza naturale della concessione, su semplice richiesta del concessionario. Resta salva la revocabilita' della concessione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento regionale 28 ottobre 1987, n. 2.