Art. 7.
              Zone protette e aree faunistico-venatorie
 
   1.  Nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria prevista
dall'art. 10  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  in  attesa
dell'approvazione  della  legge  regionale organica di cui all'art. 1
della presente legge, la Regione istituisce gli  Ambiti  Territoriali
di  Caccia  (A.T.C.),  ripartendo  il  proprio territorio agro-silvo-
pastorale  destinato  alla  caccia  programmata.   Gli   A.T.C.,   di
dimensioni   sub-provinciali,   sono   possibilmente  omogenei.  Sono
delimitati, per quanto possibile, da  confini  naturali  o  rilevanti
opere.
   2.  Il  Consiglio  regionale  adotta  il Regolamento relativo alle
modalita' di costituzione,  gestione  e  funzionamento  degli  Ambiti
Territoriali  di  Caccia  (A.T.C.).  I  cacciatori ammessi all'A.T.C.
partecipano annualmente alla gestione con un  contributo  individuale
di  partecipazione di una quota di importo non inferiore al 50% e non
superiore al 100% dell'importo della tassa venatoria regionale.
   3.  Le  zone  di cui all'art. 10 della legge regionale 27 febbraio
1984, n. 10, gia' istituite alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, restano confermate.
   4.  Le  Aziende faunistico-venatorie istituite in forma definitiva
ai sensi della previdente normativa, in attesa della  emanazione  del
nuovo Regolamento regionale, sono prorogate di quattro anni a partire
dalla  data  di  scadenza  naturale  della  concessione,  su semplice
richiesta del concessionario.  Resta  salva  la  revocabilita'  della
concessione  ai  sensi  dell'art.  19  del  Regolamento  regionale 28
ottobre 1987, n. 2.