Art. 8. Organi consultivi 1. Fino all'approvazione della nuova legislazione regionale di cui all'art. 1 della presente legge, restano operanti gli organismi consultivi gia' formalmente costituiti presso la Regione e/o le Prov- ince ai fini dell'acquisizione dei pareri in relazione all'attivita' della Regione o Provincia in materia di caccia secondo quanto previsto dalla legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10.