Art. 8.
                          Organi consultivi
 
   1. Fino all'approvazione della nuova legislazione regionale di cui
all'art. 1 della  presente  legge,  restano  operanti  gli  organismi
consultivi gia' formalmente costituiti presso la Regione e/o le Prov-
ince  ai fini dell'acquisizione dei pareri in relazione all'attivita'
della Regione  o  Provincia  in  materia  di  caccia  secondo  quanto
previsto dalla legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10.