Art. 9.
           Licenza di abilitazione all'esercizio venatorio
 
   1.  Per  il  rilascio  della  licenza  di esercizio dell'attivita'
venatoria, le Commissioni d'esame gia' costituite ex legge  regionale
27  febbraio  1984,  n.  10, restano confermate ed operanti fino alla
data di entrata in vigore della legge  organica  di  cui  all'art.  1
della presente legge.
   2.  Le  materie  di  esame sono quelle previste dall'art. 22 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157.
   3. Le Commissioni di cui al comma 1 del presente articolo sono in-
tegrate da un esperto in materia di pronto  soccorso,  designato  dal
Presidente della Provincia competente.
   4.  L'esperto in zoologia di cui all'art. 30 della legge regionale
27 febbraio 1984, n. 10 dovra' essere in  possesso  della  laurea  in
Scienze Biologiche o in Scienze Naturali con competenza in vertebrati
omeotermi.