Art. 9. Licenza di abilitazione all'esercizio venatorio 1. Per il rilascio della licenza di esercizio dell'attivita' venatoria, le Commissioni d'esame gia' costituite ex legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10, restano confermate ed operanti fino alla data di entrata in vigore della legge organica di cui all'art. 1 della presente legge. 2. Le materie di esame sono quelle previste dall'art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 3. Le Commissioni di cui al comma 1 del presente articolo sono in- tegrate da un esperto in materia di pronto soccorso, designato dal Presidente della Provincia competente. 4. L'esperto in zoologia di cui all'art. 30 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 dovra' essere in possesso della laurea in Scienze Biologiche o in Scienze Naturali con competenza in vertebrati omeotermi.