IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Con la presente legge vengono fissati criteri per la disciplina
degli  orari  delle attivita' e degli esercizi di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 54, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,
nel  rispetto  di quanto disposto dalla legge 1 giugno 1971, n. 425 e
dalla legge 25 agosto 1991, n. 287.