IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Con la presente legge vengono fissati criteri per la disciplina degli orari delle attivita' e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 1 giugno 1971, n. 425 e dalla legge 25 agosto 1991, n. 287.