Art. 10. Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari 1. I pubblici esercizi di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991 situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attivita' del mercato, possono essere autorizzati dal Sindaco ad anticipare l'apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario massimo di 20 ore giornaliere senza possibilita' di proroga dell'orario di chiusura.