Art. 10.
     Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari
 
   1.  I  pubblici  esercizi  di  cui  alla  lettera  b),   comma   1
dell'articolo 5 della legge n. 287/1991 situati all'interno dell'area
di  mercati ortofrutticoli od ittici all'ingrosso o alla produzione o
comunque   situati   nelle   immediate   vicinanze,    che    operano
prevalentemente  in  connessione con l'attivita' del mercato, possono
essere  autorizzati  dal  Sindaco   ad   anticipare   l'apertura   in
corrispondenza  agli  orari  del  mercato stesso, osservando comunque
l'orario massimo di 20 ore giornaliere senza possibilita' di  proroga
dell'orario di chiusura.