Art. 11.
                         Scelta dell'orario
 
   1.  L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi
e massirni puo' essere continuativo o comprendere  un  intervallo  di
chiusura  intermedia  fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 2,
comma 1, lettera b).
   2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Sindaco, sia in
caso di apertura di un nuovo esercizio,  che  di  subingresso,  o  di
trasferimento in altra sede o di modificazione dell'autorizzazione.
   3.  Tale  comunicazione  deve  essere  effettuata al momento della
presentazione della relativa domanda o comunque  prima  del  rilascio
dell'autorizzazione.
   4.  In  caso  di  subingresso,  fino  a  quando il subentrante non
comunichi una diversa scelta, vale l'orario prescelto dal  precedente
titolare.
   5.  L'esercente  e' obbligato all'osservanza dell'orario prescelto
per l'intero anno solare; l'eventuale modifica per l'anno  successivo
deve  essere comunicata al Sindaco entro il 1 dicembre. Modifiche per
comprovati motivi, nel corso dell'anno, possono essere consentite dal
Sindaco su richiesta dell'esercente, purche' non contrastino  con  le
esigenze dell'utenza.
   6.  Qualora  le  ore  di  apertura  in  talune zone si concentrino
abitualmente in alcuni periodi della giornata e cio' risulti  dannoso
all'interesse  dei  consumatori, o comunque per obiettive esigenze di
interesse  pubblico,  il   Sindaco,   con   la   procedura   prevista
dall'articolo  8,  comma  1  della legge n. 287/1991, puo' modificare
l'orario scelto dall'esercente.