Art. 11. Scelta dell'orario 1. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massirni puo' essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b). 2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Sindaco, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra sede o di modificazione dell'autorizzazione. 3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione. 4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vale l'orario prescelto dal precedente titolare. 5. L'esercente e' obbligato all'osservanza dell'orario prescelto per l'intero anno solare; l'eventuale modifica per l'anno successivo deve essere comunicata al Sindaco entro il 1 dicembre. Modifiche per comprovati motivi, nel corso dell'anno, possono essere consentite dal Sindaco su richiesta dell'esercente, purche' non contrastino con le esigenze dell'utenza. 6. Qualora le ore di apertura in talune zone si concentrino abitualmente in alcuni periodi della giornata e cio' risulti dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 1 della legge n. 287/1991, puo' modificare l'orario scelto dall'esercente.