Art. 12. Deroghe generali all'orario minimo 1. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'oario stabilito e, qualora l'esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio flno al limite massimo di due ore consecutive fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b). 2. L'orario non puo' comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio. 3. In caso di sospensione dell'attivita', di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni, il titolare deve darne notizia al Sindaco almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.