Art. 12.
                 Deroghe generali all'orario minimo
 
   1. E' consentito all'esercente  di  posticipare  l'apertura  e  di
anticipare  la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo
di due ore rispetto all'oario stabilito e, qualora l'esercente  abbia
scelto  un  orario  continuativo  di almeno 10 ore, di effettuare una
chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio flno al limite massimo
di due ore consecutive fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  2,
comma 1, lettera b).
   2.  L'orario  non  puo'  comunque essere inferiore a quello minimo
obbligatorio.
   3. In caso di sospensione dell'attivita', di  somministrazione  al
pubblico  di  alimenti  e  bevande  per un periodo superiore a trenta
giorni, il titolare deve darne notizia al Sindaco almeno dieci giorni
prima dell'inizio della sospensione stessa.